Si sapeva, era nell’aria. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lancia un mini lockdown. Spegne i riflettori sulla movida. Basta feste e cerimonie con piรน di 20 persone. Ecco l’ordinanza in vigore da oggi ( ad horas) fino al 7 ottobre 2020.
Il testo
Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dellโandamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. lโesercizio e la fruizione delle attivitร connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;
1.2. lo svolgimento di feste e di ricevimenti รจ consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nellโosservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;
1.3. a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati),dalle ore 22,00 รจ fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonchรฉ di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonchรฉ ai tavoli, purchรฉ nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure รจ fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;
1.4.dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 รจ fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonchรฉ nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;
1.5.resta sospesa lโattivitร di sagre e fiere e, in generale, ogni attivitร o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
1.6.รจ fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformitร a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto lโintervento delle Forze dellโordine.
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui allโOrdinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresรฌ confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.
Si rammenta che ai sensi delle ordinanze, รจ fatto obbligo, tra lโaltro:
–ย ย ย ย ย ย ย ย di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire lโingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 ยฐC;
–ย ย ย ย ย ย ย ย per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi ย della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identitร al fine di metterla a disposizione dellโAutoritร Sanitaria, ove richiesto;
–ย ย ย ย ย ย ย ย di indossare la mascherina nei luoghi allโaperto, durante lโintero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attivitร di ristorazione, bar, sport allโaperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. Lโobbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni,ย per i portatori di patologie incompatibili con lโuso della mascherinaย e durante lโesercizio in forma individuale di attivitร motoria e/o sportiva;
–ย ย ย ย ย ย ย ย ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, anche in deroga ai protocolliย allegati alle ordinanze di effettuare la misurazione della temperatura corporea allโingresso dei locali di esercizio,ย eย di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando lโaccesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 ยฐC;
Eโ fatta raccomandazione a tutti iย soggetti appartenenti alle categorie fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni interpersonali.
E’ fatta raccomandazione alle Forze dell’Ordine di assicurare i necessari controlli sull’osservanza del presente provvedimento.