Una bufera giudiziaria investe i vertici della Regione Campania. Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha ordinato l’immediata sospensioneย di tre nomine dirigenziali di primo livello, accogliendo il reclamo d’urgenza presentato dal dirigente Agostino Di Lorenzo.
congela le delibere della Giunta Regionale del 4 giugno 2025 , con cui erano stati conferiti gli incarichi a Pasquale Manduca, Rosario Manzi e Fabrizio Manduca. Il Tribunale ha disposto che l’Amministrazione debba rinnovare l’intera procedura selettiva.
La denuncia: “Esterni preferiti senza comparazione”
La vicenda nasce dal ricorso di Agostino Di Lorenzo, dirigente presso il Comune di Pozzuoli che si era candidato per tre posizioni apicali: la Direzione Generale Risorse Strumentali, l’Ufficio Opere Pubbliche e la Direzione Ciclo Integrate delle Acque.
Nonostante la sua candidatura, la Regione ha nominato tre soggetti esterni all’amministrazione privi, secondo il ricorso, della qualifica dirigenziale. Di Lorenzo ha denunciato plurimi vizi nella procedura, sostenendo che la Regione avesse violato le norme che danno preferenza ai dirigenti giร in ruolo nella Pubblica Amministrazione (come lui)ย rispetto agli esterni
La Decisione del Tribunale: “Violate le regole”
I giudici hanno ritenuto fondate le censure, definendo la procedura “illegittima
Nelle motivazioni si legge che la Regione ha violato sia l’articolo 19 comma 5-bis del D.lgs. 165/2001, sia il proprio disciplinare interno (art. 5 comma 2). Queste norme impongono di dare prioritร ai dirigenti pubblici rispetto a nomine esterne (ex art. 19 comma 6), le quali dovrebbero avere carattere di “eccezionalitร ”
Il Tribunale ha inoltre rilevato una “totale mancanza di comparazione” tra il profilo del ricorrente e quelli dei candidati scelti. La fase di pre-istruttoria รจ stata giudicata anomala, in quanto affidata a due Assessori (Marchiello e Cinque) anzichรฉ alla Direzione Generale per le Risorse Umane, come previsto dalle norme, rendendo il percorso di scelta “opaco”.
Danno “Irreparabile” allo sviluppo professionale
Il Collegio ha ribaltato la decisione del primo giudice, che aveva negato l’urgenza. Secondo il giudice monocratico, il danno subรฌto da Di Lorenzo era solo economico e quindi “riparabile”.
Di parere opposto il Collegio, secondo cui il danno non รจ solo patrimoniale, ma consiste nella perdita del “diritto all’accrescimento del bagaglio professionale”. Questo diritto รจ stato definito un “bene infungibile” che non puรฒ attendere i tempi di un processo ordinario, dato che gli incarichi contestati hanno durata triennale.
Per questi motivi, il Tribunale ha disposto la sospensione immediata delle nomine e ordinato alla Regione di rifare da capo la selezione.
